Il responsabile del servizio ordina, per le motivazioni di cui in premessa, ai proprietari, affittuari, conduttori o detentori, a qualsiasi titolo, di terreni e dei fabbricati confinanti con le strade e/o aree pubbliche situate nel territorio comunale, di:
- Provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami ed arbusti con altezza minima dal ciglio stradale pari a 4 ml. posti sulla proprietà privata, che si protendono oltre il confine stradale o che occultano la segnaletica stradale e/o limitano la funzionalità delle infrastrutture della pubblica illuminazione;
- provvedere alla pulizia ed alla regolare manutenzione dei fossi di scolo che possono costituire pericolo per allagamenti e/o sversamento di acqua e fango lungo le strade pubbliche;
- provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle scarpate adiacenti alle strade pubbliche;
- provvedere alla manutenzione e conservazione dei fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, al fine di preservare l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con le strade comunali alla distanza minima di 1,00 m dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza delle ripe.